Passa ai contenuti principali

VERONA 18 giugno 2013 entra in vigore la riforma del Condominio


Recentemente, e comunque a sèguito del Decreto Salva Italia, è stata emanata una vera e propria riforma condominiale prevista dalla Legge 220 dell’11 dicembre 2012 – “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici – Riforma del condominio”, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012). Non è entrata immediatamente in vigore: la sua efficacia avrà inizio dal 18 giugno 2013. Si pronuncia su 32 articoli e affronta alcune tematiche importanti proprie del Condominio: le parti comuni dell’edificio, le tabelle millesimali, l’amministratore, la gestione contabile, l’assemblea e il regolamento di condominio.

Tra le novità più indicative, oltre a quelle di carattere finanziario relative al conto corrente condominiale per l’amministrazione delle spese comuni, reputo più apprezzabili le seguenti:
-il regolamento condominiale non potrà vietare di possedere o detenere animali domestici;
sarà più facile raggiungere il numero sufficiente in assemblea per l’eliminazione delle barriere architettoniche dell’edificio (presenza di 1/3 dei millesimi e maggioranza più uno dei favorevoli);
-obbligo per l’amministratore di contrarre polizza di responsabilità professionale (purtroppo a carico dei condòmini – le solite storture);
-la nomina dell’amministratore è obbligatoria quando ci sono più di 8 condòmini (non 4 come precedentemente);
-l’amministratore non può ricevere mai deleghe;
-ogni condòmino potrà installare individualmente l’antenna televisiva e/o la parabola (colpo basso per gli amanti del “decoro architettonico”);
-sarà possibile collocare - anche solo per alimentare una singola abitazione – impianti di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, ecc.) perfino sulle parti comuni senza aver bisogno di alcuna autorizzazione dell’assemblea che potrà comunque dettare alcune regole.

Maggiori e specifici dettagli, considerato che sono tanti e rischierei di confondere, si potranno meglio leggere proprio nella norma sopra linkata.

Tornando al conto corrente.

La scure dei pagamenti in contanti oltre i mille euro ha colpito ancora. Finora i versamenti delle quote di pertinenza di ogni condòmino, così come i pagamenti verso terzi, venivano gestiti dall’amministratore, con obbligo di rendicontazione annuale o a richiesta (ogni qualvolta il condòmino lo riteneva opportuno); dal prossimo giugno ogni somma che afferisce all’amministrazione del Condominio di cui si fa parte dovrà transitare dal conto corrente che dev’essere necessariamente titolato al Condominio stesso e non più al suo amministratore che, di fatto, nella sua qualità, rimane l’unico intestatario con eventuale delega ad altro condòmino.

Questo cambiamento, anche se potrebbe sembrare una maggior tutela per i condòmini, personalmente lo ritengo superfluo.

Malgrado (ufficialmente), per la gestione del conto corrente condominiale, all’amministratore sembra non spetti nulla oltre il compenso pattuito, e nonostante per il conferimento dei suoi poteri in ordine all’apertura e gestione del conto provveda l’assemblea con propria delibera – dunque ponendo eventualmente delle limitazioni ad hoc – mi chiedo: quale potrebbe essere la convenienza per i condòmini?
È già nelle loro facoltà prendere visione dei documenti contabili e della conduzione finanziaria dello stabile;
per controllare l’estratto conto o le transazioni effettuate sul medesimo, il condòmino non ha autonomia, ma deve comunque avvalersi dell’intermediazione dell’amministratore, pertanto non comprendo l’utilità, stante che la medesima richiesta può avanzarla ugualmente e gratuitamente, contrariamente a quanto avverrebbe per estrarre copia della rendicontazione bancaria che invece prevede un corrispettivo da pagare a proprie spese;
l’eventuale giacenza di somme (improbabile) sul conto, con i tassi bancari attuali, non produrrebbe certo interessi attivi e, laddove questo fosse possibile, non sarebbero mai tali da richiedere un vigile controllo da parte del condòmino;
un eventuale comportamento scorretto posto in essere dall’amministratore in danno del Condominio dava già prima e continuerebbe a dare anche ora, indipendentemente dall’instaurando conto corrente, gli strumenti legali di tutela;
considerato che la norma prevede pure che i versamenti sul conto da parte dei singoli condòmini debba essere effettuato in modo “tracciabile”, poco si dice delle commissioni bancarie previste per tale operazione che ricadrebbero sul condòmino al quale ultimo, secondo la norma, dovrebbe essere sconsigliato (leggiamo pure impedito) il pagamento in contanti direttamente all’amministratore che, a dire il vero, con il rilascio di ricevuta al fine, attesta già l’avvenuto pagamento della quota condominiale.

Commenti

Post popolari in questo blog

ELETTROBIOLOGIA: GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EMETTONO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO?

ELETTROBIOLOGIA: GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EMETTONO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO? UNA DOMANDA CHE CI VIENE RIVOLTA SEMPRE PIU' SPESSO  Molte persone sensibili al problema dell'elettrosmog si chiedono  prima di farli installare sulla propria casa se gli impianti di pannelli fotovoltaici possono dare problemi di emissioni elettromagnetiche nocive. Prima di rispondere crediamo sia opportuno specificare di cosa si sta parlando e descrivere, con l'aiuto dei tecnici dell'associazione PAEA di Reggio Emilia, cos'è e di cosa si compone un impianto fotovoltaico. SCHEDA TECNICA DI UN IMPIANTO  A PANNELLI  PER SOLARE TERMICO SCHEDA TECNICA DI UN IMPIANTO  A PANNELLI SOLARI PER  FOTOVOLTAICO a cura dell'ASSOCIAZIONE PAEA PROGETTI ALTERNATIVI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE sito web: www.paea.it Cos’è un impianto fotovoltaico? Un impianto fotovoltaico è un impianto che sfrutta l'energia solare per produrre energia elettrica sfruttando l’effe...

La verità sul sistema di "ACCUMULO FOTOVOLTAICO " PANNELLI SOLARI +SISTEMA IBRIDO:Impianto fotovoltaico con batterie

L’ impianto fotovoltaico con batterie è la nuova era del solare. Soprattutto per chi installa un sistema per far fronte prima di tutto ai bisogni della propria abitazione o della propria azienda. In questo articolo vediamo perchè questa nuova fase del fotovoltaico, e delle fonti rinnovabili in generale, può risultare molto conveniente grazie alla possibilità di auto consumare la propria energia anche quando il sole non splende o splende meno: di sera, d’inverno, di notte. Vediamo perchè è conveniente e perchè è conveniente installarlo ora che c’è la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali del 50% (e del 65% per le pompe di calore aria/acqua o aria/aria). Ecco un approfondimento sulle detrazioni fiscali. Il vantaggio principale di un impianto fotovoltaico con batterie è che il sistema di accumulo a batteria permette di stoccare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e non immediatamente consumata. Andiamo con ordine. Impianto fotovoltaico con bat...

RISPARMIO ENERGETICO : Vantaggi e svantaggi della pompa di calore

Dal punto di vista energetico il processo alla base della pompa di calore conviene perché da 1 kWh di energia elettrica si producono fino a 5 KWh di energia termica; l’energia che si ottiene è dunque superiore a quella che si impiega. Resta il fatto che installare una pompa di calore non è semplicissimo e mette in gioco una serie di aspetti che richiedono una valutazione caso per caso. C’è anche da considerare che le pompe di calore ad alta efficienza (così come gli impianti geotermici a bassa entalpia, nonché gli scaldacqua a pompa di calore per alla produzione di acqua calda sanitaria) sono state escluse dal bonus fiscale del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, con la giustificazione che sono già sostenute dal Conto Energia Termico. Il Conto Energia Termico però, come sostengono APER e Assoelettrica, non offre gli stessi vantaggi del bonus e l’esclusione nel complesso penalizza la soluzione della pompa di calore rispetto ad altre scelte, magari meno efficienti. Le c...