Recentemente, e comunque a sèguito del Decreto Salva Italia, è stata emanata una vera e propria riforma condominiale prevista dalla Legge 220 dell’11 dicembre 2012 – “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici – Riforma del condominio”, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012). Non è entrata immediatamente in vigore: la sua efficacia avrà inizio dal 18 giugno 2013. Si pronuncia su 32 articoli e affronta alcune tematiche importanti proprie del Condominio: le parti comuni dell’edificio, le tabelle millesimali, l’amministratore, la gestione contabile, l’assemblea e il regolamento di condominio.
Tra le novità più indicative, oltre a quelle di carattere finanziario relative al conto corrente condominiale per l’amministrazione delle spese comuni, reputo più apprezzabili le seguenti:
-il regolamento condominiale non potrà vietare di possedere o detenere animali domestici;
sarà più facile raggiungere il numero sufficiente in assemblea per l’eliminazione delle barriere architettoniche dell’edificio (presenza di 1/3 dei millesimi e maggioranza più uno dei favorevoli);
-obbligo per l’amministratore di contrarre polizza di responsabilità professionale (purtroppo a carico dei condòmini – le solite storture);
-la nomina dell’amministratore è obbligatoria quando ci sono più di 8 condòmini (non 4 come precedentemente);
-l’amministratore non può ricevere mai deleghe;
-ogni condòmino potrà installare individualmente l’antenna televisiva e/o la parabola (colpo basso per gli amanti del “decoro architettonico”);
-sarà possibile collocare - anche solo per alimentare una singola abitazione – impianti di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, ecc.) perfino sulle parti comuni senza aver bisogno di alcuna autorizzazione dell’assemblea che potrà comunque dettare alcune regole.
Maggiori e specifici dettagli, considerato che sono tanti e rischierei di confondere, si potranno meglio leggere proprio nella norma sopra linkata.
Tornando al conto corrente.
La scure dei pagamenti in contanti oltre i mille euro ha colpito ancora. Finora i versamenti delle quote di pertinenza di ogni condòmino, così come i pagamenti verso terzi, venivano gestiti dall’amministratore, con obbligo di rendicontazione annuale o a richiesta (ogni qualvolta il condòmino lo riteneva opportuno); dal prossimo giugno ogni somma che afferisce all’amministrazione del Condominio di cui si fa parte dovrà transitare dal conto corrente che dev’essere necessariamente titolato al Condominio stesso e non più al suo amministratore che, di fatto, nella sua qualità, rimane l’unico intestatario con eventuale delega ad altro condòmino.
Questo cambiamento, anche se potrebbe sembrare una maggior tutela per i condòmini, personalmente lo ritengo superfluo.
Malgrado (ufficialmente), per la gestione del conto corrente condominiale, all’amministratore sembra non spetti nulla oltre il compenso pattuito, e nonostante per il conferimento dei suoi poteri in ordine all’apertura e gestione del conto provveda l’assemblea con propria delibera – dunque ponendo eventualmente delle limitazioni ad hoc – mi chiedo: quale potrebbe essere la convenienza per i condòmini?
È già nelle loro facoltà prendere visione dei documenti contabili e della conduzione finanziaria dello stabile;
per controllare l’estratto conto o le transazioni effettuate sul medesimo, il condòmino non ha autonomia, ma deve comunque avvalersi dell’intermediazione dell’amministratore, pertanto non comprendo l’utilità, stante che la medesima richiesta può avanzarla ugualmente e gratuitamente, contrariamente a quanto avverrebbe per estrarre copia della rendicontazione bancaria che invece prevede un corrispettivo da pagare a proprie spese;
l’eventuale giacenza di somme (improbabile) sul conto, con i tassi bancari attuali, non produrrebbe certo interessi attivi e, laddove questo fosse possibile, non sarebbero mai tali da richiedere un vigile controllo da parte del condòmino;
un eventuale comportamento scorretto posto in essere dall’amministratore in danno del Condominio dava già prima e continuerebbe a dare anche ora, indipendentemente dall’instaurando conto corrente, gli strumenti legali di tutela;
considerato che la norma prevede pure che i versamenti sul conto da parte dei singoli condòmini debba essere effettuato in modo “tracciabile”, poco si dice delle commissioni bancarie previste per tale operazione che ricadrebbero sul condòmino al quale ultimo, secondo la norma, dovrebbe essere sconsigliato (leggiamo pure impedito) il pagamento in contanti direttamente all’amministratore che, a dire il vero, con il rilascio di ricevuta al fine, attesta già l’avvenuto pagamento della quota condominiale.
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